Il Presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini

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Interventi e discorsi

Interventi e discorsi del Presidente della Camera

15/07/2008

Presentazione della relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Autorità, Signore, Signori!


Nel messaggio del 23 luglio 2002, che l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, rivolse alle Camere "in materia di pluralismo e imparzialità dell'informazione", si affermava che "la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta". Il messaggio terminava, poi, con l'affermazione perentoria che "non c'è democrazia senza pluralismo ed imparzialità dell'informazione".

Da più parti e' stato scritto, inoltre, in modo molto efficace, che pluralismo, democrazia, rappresentanza, partecipazione, informazione si intersecano così strettamente quasi a fondersi in un unicum.

Se si muove da questi assiomi, una delle principali necessità che continua ad essere avvertita dalle forze politiche, dal mondo giuridico e della cultura, nonché dalla società civile, è proprio quella di pervenire ad una condivisione della definizione del concetto di pluralismo, la cui ricostruzione dogmatica, a dire il vero, si presenta poco agevole.

Tuttavia, nel settore dell'informazione e della circolazione delle idee, ben può affermarsi che la discussione ed il confronto delle opinioni sono beni primari per il sistema democratico, condizioni essenziali del suo corretto funzionamento: essi, pertanto, non possono essere compressi nei limiti angusti dell'equilibrio fra costi e ricavi.

Occorre, quindi, rimuovere lo stato di sudditanza della cultura rispetto al mercato, la qual cosa non significa, certo, comprimere il mercato, bensì correggerne le tendenze, adottando una prospettiva che privilegi valori non omogenei a quelli economici.

Il pluralismo non è dato dalla mera preclusione alle concentrazioni: esso presuppone, è vero, una pluralità di fonti informative, ma questo non è che il profilo oggettivo, cui deve necessariamente saldarsi quello soggettivo, rappresentato dalla effettiva eterogeneità dei contenuti. Un elevato numero di operatori non costituisce, a tutti i costi, garanzia di pluralismo, a meno di non intendere questa etichetta in un senso meramente formale, esaltandone impropriamente una accezione aritmetica che nulla ha a che vedere con il "libero mercato delle idee" vagheggiato dai grandi pensatori liberali.

Per queste ragioni, l'individuazione di un modello rispettoso dei precetti costituzionali non si presenta affatto agevole, giacché ripropone l'eterna questione della ricerca di un equilibrio tra il principio di libertà, da un lato, e quello di effettiva uguaglianza, dall'altro.

E' in questo inquadramento teorico, riconducibile al tema generale del pluralismo dell'informazione, che si inserisce anche l'attività dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

A distanza di undici anni dalla sua istituzione, l'Autorità si trova, dunque, per competenze e poteri, non solo a rappresentare un unicum nel panorama europeo, ma anche ad orientare un trend che potrebbe essere destinato a divenire predominante.

Rispondono, infatti, al modello di "autorità convergente", quella finlandese e quella svizzera, mentre l'autorità spagnola (Comision del mercado de las telecomunicaciones) è parzialmente convergente, avendo competenze anche in campo di infrastrutture televisive, e, nel Regno Unito, esistono proposte per l'istituzione di un'autorità unica che si occupi, al contempo, di televisione e telecomunicazioni.

La scelta compiuta dal nostro legislatore si è rilevata, pertanto, coraggiosa e giusta: per governare la "corretta competizione" che connoterà sempre di più i processi evolutivi, occorre una disciplina unitaria, anche perché il mantenimento di steccati abbattuti, o in corso d'abbattimento, ad opera del progresso tecnologico e la duplicazione di organismi di sorveglianza ingenerano il rischio di sovrapposizioni, conflitti di competenza o difformità di valutazione, specie con riguardo a fenomeni di nuova comparsa e di incerta collocazione, che sono poi quelli che necessitano di maggiore attenzione e di univocità di atteggiamento.

Semmai, la critica più ragionevole da rivolgere all'impostazione prescelta dal legislatore è quella di non essersi spinto fino in fondo nell'opera di razionalizzazione e semplificazione del sistema, realizzando una reductio ad unitatem consistente nell'unificazione di competenze disperse fra più centri decisionali.

Certo, un monismo assoluto non poteva pretendersi, ma, indubbiamente, sopravvivono nell'assetto attuale diversi elementi non propriamente rispondenti ad una logica di sistema e diverse incongruenze che si traducono in altrettanto diseconomie.

L'Autorità, tuttavia, ha bene operato sul piano delle risposte immediate e concrete alle istanze di concorrenza e di pluralismo provenienti dal sistema e da istituzioni nazionali e comunitarie.

Del resto, recenti sviluppi normativi (art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) hanno dotato l'Autorità di nuovi strumenti di tutela della concorrenza nell'ambito e nei settori di competenza.

Tali novità, ad esempio, comportano la possibilità, fatte salve le prerogative dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che le imprese operanti nel settore della comunicazione elettronica formulino, nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, proposte di impegni finalizzate a migliorare le condizioni procompetitive del mercato.

Anche sul versante cruciale della trasparenza tariffaria sono state introdotte importanti innovazioni legislative (decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40), che assegnano all'Autorità nuovi compiti, al fine di consentire ai singoli consumatori adeguata possibilità di confronto tra i diversi costi del traffico telefonico.

Tutto ciò, ed altro ancora, esaltano, dunque, il ruolo di "Autorità regolatrice", anche alla luce del fatto che il legislatore, invertendo rispetto a quanto solitamente accade, non ha costituito l'arbitro in funzione delle regole da applicare, ma ha disegnato l'authority in relazione agli obiettivi ad essa affidati e le ha poi, progressivamente, ritagliato su misura le norme di settore, quando addirittura non ne ha ad essa affidata la stessa emanazione.

Si tratta di un carattere innovativo e, perciò, di maggiore interesse: ed è per questo motivo che la regolamentazione indipendente, di cui è titolare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare oggi, ancora più di ieri, insostituibile per lo sviluppo innovativo e concorrenziale dei settori cui essa stessa è preposta.